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06 dicembre 2024

DL Milleproroghe 2025

Si porta a conoscenza di tutti i soci quanto di rilevanza nella bozza del DL Milleproroghe.

DL Milleproroghe – Analisi articoli di interesse
 
Scudo penale

  • Proroga scudo penale (art. 4, comma 9, lett. c): la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave (prevista durante lo stato di emergenza Covid dall’art. 3-bis del DL 44/2021), si applica altresì ai casi di omicidio colposo e lesioni colpose (di cui agli articoli 589 e 590 del Codice penale) commessi fino al 31 dicembre 2025 (in luogo del 31 dicembre 2024 attualmente previsto) nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario.

 
Deroga personale ucraino

  • Proroga dell’assunzione in deroga dei medici e professionisti sanitari ucraini (art. 4, comma 3): proroga fino al 31 dicembre 2025 la possibilità di usufruire dell’assunzione in deroga del personale medico e sanitario ucraino introdotta dall’art. 34, comma 1 del DL 21/2022.

 
Specializzandi

  • Proroga assunzione medici specializzandi 31 dicembre 2025 (art. 4, comma 4): è prorogata al 31 dicembre 2025 – in luogo del 31 dicembre 2024 – la possibilità da parte degli enti del SSN, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio e di ricorrere agli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali in vigore, di conferire incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione anche per l’anno 2025 – e non solo per il 2022, 2023 e 2024.
  • Proroga assunzione medici senza specializzazione 31 dicembre 2025 (art. 4, comma 5): si prorogano al 31 dicembre 2025 – in luogo del 31 dicembre 2024 – le disposizioni di cui all'art. 2-bis, comma 3, del DL 18/2020, recanti la possibilità per le aziende e gli enti del SSN di procedere al reclutamento di laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali – anche se privi di specializzazione – conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi prorogabili. Limiti alla proroga sono le risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

 
Professionisti Sanitari

  • Proroga tempistiche calcolo triennio per accesso ai concorsi per la dirigenza medica (art. 4 comma 6): si modifica l’art. 12, comma 1 del DL 34/2024 prevedendo che fino al 31 dicembre 2025, per garantire la continuità nell’erogazione dei LEA e valorizzare l’esperienza professionale acquisita, è ammesso a partecipare ai concorsi per l’accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza il personale medico, che nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2024 (precedentemente il 30 giugno 2023), abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del SSN, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile oppure che abbia svolto un numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del SSN a tempo pieno, anche non continuative, presso gli stessi servizi.
  • Proroga validità iscrizione a elenco per incarichi di direttore generale 31 dicembre 2024 (art. 4, comma 9, lett. a): è prorogato, fino alla pubblicazione dell’elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2025 (in luogo del 31 dicembre 2024 attualmente previsto), il termine di validità dell’iscrizione all’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN (art. 1, co. 2, D.Lgs. 171/2016), per quei soggetti iscritti nell’elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 1° aprile 2020;

 
Previdenza sociale

  • Contribuzioni previdenza sociale obbligatoria (art. 1, co. 2): si prevede che le disposizioni per i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta (di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 116, L. 388/2000) non si applichino fino al 31 dicembre 2025 (in luogo del 31 dicembre 2024) agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (di cui al comma 10-bis, art. 3, L.335/1995

 
Personale AIFA

  • Graduatorie concorsi pubblici (art. 4, co. 7): l’AIFA è autorizzata ad utilizzare fino al 31 dicembre 2025 le graduatorie dei concorsi pubblici approvate a decorrere dal 1° settembre 2021.

 
Farma

  • Rilevazione fatturato azienda titolare di AIC (art. 4, co. 8): si differisce al 30 aprile 2025 – in luogo del 31 dicembre 2024 attualmente previsto – il termine finale di applicazione del metodo di rilevazione, da parte dell’AIFA, dei fatturati delle aziende titolari di AIC – anziché in base ai dati presenti nelle fatture elettroniche – in base ai dati del Nuovo sistema informativo sanitario, ai fini del monitoraggio della spesa per acquisti diretti (di cui all’art. 1, comma 583, Legge di bilancio 2019).

 
Sangue e plasma

  • Coinvolgimento specializzandi in raccolta sangue e plasma (art. 4, comma 9, lett. b): sospende fino al 31 dicembre 2025 (in luogo del 31 dicembre 2024 attualmente previsto) l’entrata in vigore del decreto MinSal 156/2023, recante le modalità di coinvolgimento dei medici specializzandi nell’attività volontaria di raccolta sangue e plasma.

 
Croce Rossa

  • Soppressione limite permanenza in carica organi per liquidazione Associazione italiana Croce Rossa (art. 4, comma 2): gli organi deputati alla liquidazione dell’Associazione italiana Croce Rossa, nominati con Decreto Min Sal, restano in carica fino alla fine della liquidazione. Viene soppresso il limite temporale per la permanenza in carica degli organi, attualmente fissato al 31 dicembre 2024.

 
Vaccinazioni

  • Proroga sospensione sanzioni per mancato rispetto obbligo vaccinale (art. 4, comma 1): le sanzioni per la mancata osservanza dell’obbligo vaccinale contro il COVID-19 sono sospese fino al 31 dicembre 2025, in luogo del 31 dicembre 2024 attualmente previsto.

Timing
Il provvedimento dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei Ministri previsto per lunedì 9 dicembre. Successivamente all’approvazione da parte del CdM, il DL sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre. Dopo la pubblicazione il testo verrà trasmesso al Parlamento che avrà 60 giorni di tempo per la conversione in legge.
 
Fonte
LINK con la bozza.

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